Taglio orecchie e coda VIETATI

IL TAGLIO DI CODE E ORECCHIE AI CANI E’ VIETATO. SONO PRATICHE DA PERSEGUIRE LEGALMENTE

Aldilà delle posizioni di merito, favorevoli o contrarie, il taglio delle code e il taglio delle orecchie dei cani, l’esposizione e la commercializzazione di questi cani, sono vietate e quindi da perseguire da parte delle Forze di Polizia e dei medici veterinari di sanità pubblica. E non bastano, né basteranno, note interpretative o atti unilaterali e singoli del Ministero della Salute o di altri Ministeri a cambiare ciò che è superiore, peraltro, di una Legge nazionale o di una Ordinanza ministeriale.

Ormai, infatti, vista la ratifica, senza riserve, della Convenzione del Consiglio d’Europa e la dovuta conseguente Ordinanza ministeriale in vigore, queste pratiche – che rappresentano per valutazione medico veterinaria un maltrattamento agli animali, come espresso ancora recentemente e ufficialmente dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani – sono da perseguire anche legalmente.

E’ necessario menzionare per chiarezza quali sono gli unici strumenti giuridici effettivamente in vigore, così da spazzar via interpretazioni non fondate in diritto e possibili, volute, confusioni:

a)con Legge 4 novembre 2010, n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3-12-2010, l’Italia ha fatto propria tale Convenzione, senza riserve (possibilità prevista dall’articolo 21 della Convenzione, di cui si sono avvalsi solo alcuni Paesi, una minoranza, nove, rispetto a quelli aderenti alla Convenzione stessa, ventitre, proprio sul tema dei tagli di code e orecchie dei cani) . Lo strumento di ratifica della Convenzione è stato depositato il 19 aprile scorso e, quindi, ai sensi della stessa Convenzione, tale norma è eseguibile dal settimo mese successivo ovvero dal 1° novembre prossimo.

Compreso l’articolo 10 che recita:

“1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

a) il taglio della coda;

b) il taglio delle orecchie;

c) la recisione delle corde vocali;

d) l’esportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;

b) per impedire la riproduzione.

3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;

b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.”

c)in conformità a tale Convenzione è stata dovutamente modificata dal Ministero della Salute l’Ordinanza sull’aggressività dei cani con la nuova pienamente in vigore dal 13 maggio scorso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 110, l’Ordinanza 22 marzo 2011 “differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressioni dei cani”.

Tutti quindi devono prendere atto dell’efficacia, qui e ora, dell’Ordinanza comprese le sue novità su questo punto, cioè: “all’art. 2, comma 1: – la lettera d) è sostituita dalla seguente: (Sono vietati) «d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformita’ all’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;»;

 

La Nota del Ministro della Salute Fazio del 21 marzo scorso non ha potuto modificare tale previsione di legge e, ora, anche di Ordinanza ministeriale. Anche perché le eventuali eccezioni riguardano, in maniera tassativa, il singolo cane, non “razze canine”, e con assunzione di piena responsabilità morale e giuridica del medico veterinario che pratica e certifica l’eventuale taglio, e solo per il benessere del singolo cane stesso.

Anche per questo punto “- alla lettera e), dopo la parola «vendita» e’ aggiunta laseguente: «, l’esposizione»” la Nota diffusa dal Direttore Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute il 19 maggio u.s. è illegittima poiché il testo del comma e) dell’articolo 2 dell’Ordinanza ministeriale vigente nel fissare il divieto di esposizione dei cani “tagliati” ha carattere generale e non è previsto alcun tipo di limite o esclusione. Il limite temporale diffuso con la nota dalla Direzione Generale del Ministero, per permettere l’esposizione di cani con coda o orecchie tagliate, non trova alcun fondamento nella richiamata Ordinanza. Tanto più che le esposizioni sono finalizzate quasi esclusivamente alla vendita o comunque alla commercializzazione, fattispecie già vietate dalla precedente Ordinanza ministeriale e confermate nell’ultima vigente.

Tutti gli ambiti indipendenti sono concordi da alcuni anni, in Italia e nel mondo, a definire il taglio di code e orecchie dei cani, un maltrattamento e come tale, nel nostro Paese, perseguibile ai sensi del Codice penale e del Codice deontologico della professione medico veterinaria.

Per i cani, come si può leggere in qualsiasi testo di etologia, coda e orecchie sono un importantissimo strumento di comunicazione, proprio come per l’uomo le parole e i gesti. La coda è infatti un segnale visivo molto rilevante con il quale il cane indica i propri stati emozionali quali sottomissione, aggressività o invito al gioco ad esempio sia nei confronti degli altri animali sia nei confronti dell’uomo.

Appena qualche mese fa al Consiglio dei Ministri e alla stampa, il Ministro della Salute Fazio e il Ministro degli Esteri Franco Frattini, hanno illustrato la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali da compagnia che contiene il divieto di taglio di code e orecchie dei cani.

Spiace che ora, contro il benessere degli animali e della professione medico veterinaria, siano giunte forzature per tentare improbabili e illegittime marce indietro, ora non più possibili.

Le Forze di Polizia e i veterinari di sanità pubblica vigilino e intervengano se necessario. La vergogna del taglio delle code e delle orecchie dei cani deve essere un capitolo chiuso per l’Italia. (26 maggio)